13/01/2009 11.05.47 | scritto da: l.perissinotto
argomenti:
Sicurezza
Fin dall’antichità gli uomini si sono preoccupati della sicurezza, nel Deuteronomio (22,8) 5° libro del Pentateuco leggiamo: “Se costruite una casa nuova, fate un parapetto intorno al tetto a terrazza, per non essere responsabili della morte di uno che cada di sotto”
L’art. 36 del D.Lgs. 81/2008 impone al datore di lavoro di assicurarsi che ciascun lavoratore riceva una formazione adeguata e sufficiente in materia di sicurezza e salute, con particolare riferimento al proprio posto di lavoro ed alle proprie mansioni. In particolare le norme CEI EN50110-1 e 2 definiscono le regole per l’esecuzione di lavori nei quali l’operatore può essere esposto a rischi elettrici e le CEI 11-27 del 2005 impongono una specifica qualificazione al personale addetto all’esercizio ed ai lavori sugli impianti elettrici con l’obbiettivo di individuare i soggetti coinvolti, la loro formazione e addestramento per lavorare in sicurezza.
Con l’entrata in vigore del D. Lgs 81/08 diviene obbligatorio nel caso di lavori elettrici in tensione, riconoscere l’idoneità dei lavoratori secondo le indicazioni della norma. Nel caso specifico la norma di riferimento è la CEI 11-27, 3° edizione, che fornisce gli elementi essenziali per la formazione degli addetti ai lavori elettrici. La norma prevede che il datore di lavoro attribuisca per iscritto il livello di qualifica ad operare sugli impianti elettrici, che può essere di persona esperta (PES), persona avvertita (PAV) o idonea ai lavori elettrici sotto tensione. La norma fornisce prescrizioni e linee guida per individuare i requisiti minimi di formazione in termini di conoscenze tecniche, normative e di sicurezza, nonché di capacità organizzative ed esecuzione pratica, che consentono di acquisire, sviluppare e mantenere la capacità delle persone esperte (PES), avvertite (PAV) o idonee.
Anche nel caso di lavori elettrici in prossimità di parti attive (art. 83) è necessario adottare disposizioni organizzative e procedurali idonee a proteggere gli “addetti ai lavori elettrici” dai rischi. Le sanzioni previste a carico del datore di lavoro, in caso di violazione degli obblighi sopraccitati, sono particolarmente severe: la pena è l’arresto da tre a sei mesi o l’ammenda da 2.000 a 10.000 €.
Quanti datori di lavoro lo sanno? E lo sanno i Responsabili tecnici? E gli addetti alla Sicurezza?
Il nuovo D. Lgs 81/08 obbliga inoltre il datore di lavoro ad eseguire una specifica valutazione del rischio elettrico (art. 80) tenendo in considerazione:
- le condizioni e le caratteristiche specifiche del lavoro, ivi comprese eventuali interferenze;
- i rischi presenti nel luogo di lavoro;
- tutte le condizioni di esercizi prevedibili
Ed inoltre il capo III del titolo III del D.Lgs. impone di effettuare una vera e propria valutazione del rischio elettrico: é noto che tale valutazione precedentemente richiesta in forma implicita (valutare tutti i rischi) veniva risolta garantendo la conformità degli impianti elettrici alla normativa vigente che era considerata come il riferimento esaustivo dello stato dell’arte.
Naturalmente accadeva che impianti vecchi presentassero difformità rispetto alla norma recente, ma semplici considerazioni tecniche consentivano di risolvere i casi dubbi evidenziando la necessità di interventi di messa a norma. Veniva effettuata una valutazione dei rischi per confronto fra le prescrizioni normative superate e le prescrizioni in vigore.
Si diceva: ho un impianto perfettamente a norma, quindi che necessità ho di effettuare una valutazione dei rischi già implicitamente presi in esame dalle norma di progettazione e costruzione adottate nella realizzazione dell’impianto?
Prendiamo in considerazione gli aspetti di sicurezza che devono essere considerati nella valutazione:
- Se l’impianto è realizzato a regola d’arte la possibilità che si manifesti una situazione pericolosa è remota (è necessario un doppio guasto difficilmente riconducibile a cause comuni); inoltre la norma stessa prevede di effettuare prove a conferma della continuità del circuito di protezione.
- Ma cosa succede in caso di manutenzione? Per quella esistono prescrizioni più generiche, sebbene si dia per scontato che la manutenzione debba portare al ripristino del bene assoggettato all’intervento … Inoltre la probabilità di guasti pericolosi è bassa ma non è nulla; e si tratta di guasti prevedibili (da considerare secondo quanto dichiarato dal capo III del titolo III), anche solo per evidenziare che la probabilità è remota e quindi il rischio non sussiste.
Esiste poi un altro aspetto importante: anche gli impianti completamente a norma sono caratterizzati da rischi elettrici, che per il normatore rientrano fra i rischi residui per i quali vale una considerazione generale: perché i lavoratori possano evitare i rischi residui sul luogo di lavoro, gli stessi devono essere informati e, se necessario, formati e addestrati.
Partendo dal presupposto che tutto il personale addetto ai lavori elettrici sia formato, restano comunque alcuni punti scoperti anche se:
- Gli impianti elettrici sono realizzati secondo il vigente stato dell’arte espresso dalle norme tecniche più aggiornate, ed esistono tutte le certificazioni e le evidenze oggettive di conformità
- Il personale addetto alla manutenzione elettrica è formato secondo la norma CEI 11/27, ed è stato giudicato idoneo sulla base di un periodo di “training on the job” in affiancamento a manutentori esperti
- Le principali regole di sicurezza inerenti i lavori elettrici sono oggetto di procedure interne (permesso di lavoro, lock out – tag out ecc.)
- Esiste un piano di manutenzione programmata per gli impianti elettrici.
Cosa manca?
- Prima di tutto un censimento dei pericoli / situazioni di pericolo a carattere elettrico che si possono verificare, sia nella normale conduzione che in caso di guasti prevedibili.
- Secondariamente un’analisi delle persone esposte al rischio che, contrariamente a quanto si pensa nel mondo industriale, non sono solo i manutentori elettrici.
Mancando ciò è facile che alcuni lavoratori non sino informati dei rischi, che alcune procedure ovvie per un elettricista non siano formalizzate per gli altri lavoratori, che vi siano lavoratori che non hanno seguito una formazione invece necessaria.
Quindi la valutazione dei rischi elettrici non è solo una formalità prevista per legge ma una opportunità di migliorare realmente le condizioni di sicurezza, regolamentando le operazioni ed attività soggette a rischio, e formando il personale esposto.
Per arrivare al risultato sopra indicato è necessaria qualche cautela; l’analisi deve essere effettuata ad un sufficiente livello di dettaglio che consenta, per famiglie di impianti (cabine, quadri, apparecchiature bordo macchina ecc.) e di condizioni (esercizio, manutenzione ecc.) di identificare le situazioni di rischio e gli esposti.
Non si può quindi riunire tutto in una unica considerazione generale sul rischio elettrico che solo formalmente ottempererebbe all’obbligo di legge; né tantomeno si può fare l’equivalenza “impianto a norma = zero rischio”.
Infine: la valutazione del rischio elettrico non è una verifica di conformità degli impianti (in questo settore così regolamentato) è una attività a monte della valutazione. La valutazione entra in gioco quando si deve sviluppare un piano di rimessa a norma di impianti esistenti ... la parte importante è quella relativa ai rischi nell’esercizio e nella manutenzione ordinaria di impianti a norma.
Qualcuno ritiene che, appaltando all’esterno l’attività di manutenzione elettrica, la valutazione del rischio di quest’attività non spetti al committente: non è così, perché le peculiarità dell’impianto e i relativi rischi devono essere comunicati dal committente secondo quanto previsto dall’articolo 26 del D.Lgs. 81/2008.
Unico “sconto” si può praticare sulla manutenzione straordinaria o su guasto: vista l’imprevedibilità di queste attività e la loro numerosità, è evidente che non si può effettuare una valutazione a priori, ma che la stessa va eseguita prima dell’intervento, come previsto dalla norma. Questa considerazione, però, non può essere estesa alla manutenzione ordinaria o programmata!
Le esperienza maturate ad oggi su questo tema dimostrano che una valutazione ben fatta porta un certo valore aggiunto in termini di migliore controllo delle situazioni di rischio, anche se spesso emerge che le persone esposte, che andrebbero formate, sono molte.
Oltre all’obbligo morale e di legge, al datore di lavoro conviene rischiare?
Parliamone
P.I. Leandro Perissinotto
Studio Tecnico Omega
Segui gli aggiornamenti di questo post
Puoi ricevere una notifica via mail ogni volta che questo post viene aggiornato, ad esempio quando viene aggiunto un nuovo commento.
Annulla
Vuoi essere informato sugli aggiornamenti di questo articolo?
clicca qui
8 commenti