13/01/2009 11.05.47 | scritto da: l.perissinotto

La valutazione del rischio elettrico richiesta dal D.Lgs81

Fin dall’antichità gli uomini si sono preoccupati della sicurezza, nel Deuteronomio (22,8) 5° libro del Pentateuco leggiamo: “Se costruite una casa nuova, fate un parapetto intorno al tetto a terrazza, per non essere responsabili della morte di uno che cada di sotto

 L’art. 36 del D.Lgs. 81/2008 impone al datore di lavoro di assicurarsi che ciascun lavoratore riceva una formazione adeguata e sufficiente in materia di sicurezza e salute, con particolare riferimento al proprio posto di lavoro ed alle proprie mansioni. In particolare le norme CEI EN50110-1 e 2 definiscono le regole per l’esecuzione di lavori nei quali l’operatore può essere esposto a rischi elettrici e le CEI 11-27 del 2005 impongono una specifica qualificazione al personale addetto all’esercizio ed ai lavori sugli impianti elettrici con l’obbiettivo di individuare i soggetti coinvolti, la loro formazione e addestramento per lavorare in sicurezza.
 
Con l’entrata in vigore del D. Lgs 81/08 diviene obbligatorio nel caso di lavori elettrici in tensione, riconoscere l’idoneità dei lavoratori secondo le indicazioni della norma. Nel caso specifico la norma di riferimento è la CEI 11-27, 3° edizione, che fornisce gli elementi essenziali per la formazione degli addetti ai lavori elettrici. La norma prevede che il datore di lavoro attribuisca per iscritto il livello di qualifica ad operare sugli impianti elettrici, che può essere di persona esperta (PES), persona avvertita (PAV) o idonea ai lavori elettrici sotto tensione. La norma fornisce prescrizioni e linee guida per individuare i requisiti minimi di formazione in termini di conoscenze tecniche, normative e di sicurezza, nonché di capacità organizzative ed esecuzione pratica, che consentono di acquisire, sviluppare e mantenere la capacità delle persone esperte (PES), avvertite (PAV) o idonee.
 
Anche nel caso di lavori elettrici in prossimità di parti attive (art. 83) è necessario adottare disposizioni organizzative e procedurali idonee a proteggere gli “addetti ai lavori elettrici” dai rischi. Le sanzioni previste a carico del datore di lavoro, in caso di violazione degli obblighi sopraccitati, sono particolarmente severe: la pena è l’arresto da tre a sei mesi o l’ammenda da 2.000 a 10.000 €.
 
Quanti datori di lavoro lo sanno? E lo sanno i Responsabili tecnici? E gli addetti alla Sicurezza?
 
Il nuovo D. Lgs 81/08 obbliga inoltre il datore di lavoro ad eseguire una specifica valutazione del rischio elettrico (art. 80) tenendo in considerazione:
  1. le condizioni e le caratteristiche specifiche del lavoro, ivi comprese eventuali interferenze;
  2. i rischi presenti nel luogo di lavoro;
  3. tutte le condizioni di esercizi prevedibili

Ed inoltre il capo III del titolo III del D.Lgs. impone di effettuare una vera e propria valutazione del rischio elettrico: é noto che tale valutazione precedentemente richiesta in forma implicita (valutare tutti i rischi) veniva risolta garantendo la conformità degli impianti elettrici alla normativa vigente che era considerata come il riferimento esaustivo dello stato dell’arte.
Naturalmente accadeva che impianti vecchi presentassero difformità rispetto alla norma recente, ma semplici considerazioni tecniche consentivano di risolvere i casi dubbi evidenziando la necessità di interventi di messa a norma. Veniva effettuata una valutazione dei rischi per confronto fra le prescrizioni normative superate e le prescrizioni in vigore.

Si diceva: ho un impianto perfettamente a norma, quindi che necessità ho di effettuare una valutazione dei rischi già implicitamente presi in esame dalle norma di progettazione e costruzione adottate nella realizzazione dell’impianto?
 
Prendiamo in considerazione gli aspetti di sicurezza che devono essere considerati nella valutazione:
  • Se l’impianto è realizzato a regola d’arte la possibilità che si manifesti una situazione pericolosa è remota (è necessario un doppio guasto difficilmente riconducibile a cause comuni); inoltre la norma stessa prevede di effettuare prove a conferma della continuità del circuito di protezione.
  • Ma cosa succede in caso di manutenzione? Per quella esistono prescrizioni più generiche, sebbene si dia per scontato che la manutenzione debba portare al ripristino del bene assoggettato all’intervento … Inoltre la probabilità di guasti pericolosi è bassa ma non è nulla; e si tratta di guasti prevedibili (da considerare secondo quanto dichiarato dal capo III del titolo III), anche solo per evidenziare che la probabilità è remota e quindi il rischio non sussiste.

Esiste poi un altro aspetto importante: anche gli impianti completamente a norma sono caratterizzati da rischi elettrici, che per il normatore rientrano fra i rischi residui per i quali vale una considerazione generale: perché i lavoratori possano evitare i rischi residui sul luogo di lavoro, gli stessi devono essere informati e, se necessario, formati e addestrati.
Partendo dal presupposto che tutto il personale addetto ai lavori elettrici sia formato, restano comunque alcuni punti scoperti anche se:

  • Gli impianti elettrici sono realizzati secondo il vigente stato dell’arte espresso dalle norme tecniche più aggiornate, ed esistono tutte le certificazioni e le evidenze oggettive di conformità
  • Il personale addetto alla manutenzione elettrica è formato secondo la norma CEI 11/27, ed è stato giudicato idoneo sulla base di un periodo di “training on the job” in affiancamento a manutentori esperti
  • Le principali regole di sicurezza inerenti i lavori elettrici sono oggetto di procedure interne (permesso di lavoro, lock out – tag out ecc.)
  • Esiste un piano di manutenzione programmata per gli impianti elettrici.

Cosa manca?

  • Prima di tutto un censimento dei pericoli / situazioni di pericolo a carattere elettrico che si possono verificare, sia nella normale conduzione che in caso di guasti prevedibili.
  • Secondariamente un’analisi delle persone esposte al rischio che, contrariamente a quanto si pensa nel mondo industriale, non sono solo i manutentori elettrici.

Mancando ciò è facile che alcuni lavoratori non sino informati dei rischi, che alcune procedure ovvie per un elettricista non siano formalizzate per gli altri lavoratori, che vi siano lavoratori che non hanno seguito una formazione invece necessaria.
Quindi la valutazione dei rischi elettrici non è solo una formalità prevista per legge ma una opportunità di migliorare realmente le condizioni di sicurezza, regolamentando le operazioni ed attività soggette a rischio, e formando il personale esposto.

Per arrivare al risultato sopra indicato è necessaria qualche cautela; l’analisi deve essere effettuata ad un sufficiente livello di dettaglio che consenta, per famiglie di impianti (cabine, quadri, apparecchiature bordo macchina ecc.) e di condizioni (esercizio, manutenzione ecc.) di identificare le situazioni di rischio e gli esposti.
 
Non si può quindi riunire tutto in una unica considerazione generale sul rischio elettrico che solo formalmente ottempererebbe all’obbligo di legge; né tantomeno si può fare l’equivalenza “impianto a norma = zero rischio”.
 
Infine: la valutazione del rischio elettrico non è una verifica di conformità degli impianti (in questo settore così regolamentato) è una attività a monte della valutazione. La valutazione entra in gioco quando si deve sviluppare un piano di rimessa a norma di impianti esistenti ... la parte importante è quella relativa ai rischi nell’esercizio e nella manutenzione ordinaria di impianti a norma.
 
Qualcuno ritiene che, appaltando all’esterno l’attività di manutenzione elettrica, la valutazione del rischio di quest’attività non spetti al committente: non è così, perché le peculiarità dell’impianto e i relativi rischi devono essere comunicati dal committente secondo quanto previsto dall’articolo 26 del D.Lgs. 81/2008.
 
Unico “sconto” si può praticare sulla manutenzione straordinaria o su guasto: vista l’imprevedibilità di queste attività e la loro numerosità, è evidente che non si può effettuare una valutazione a priori, ma che la stessa va eseguita prima dell’intervento, come previsto dalla norma. Questa considerazione, però, non può essere estesa alla manutenzione ordinaria o programmata!

Le esperienza maturate ad oggi su questo tema dimostrano che una valutazione ben fatta porta un certo valore aggiunto in termini di migliore controllo delle situazioni di rischio, anche se spesso emerge che le persone esposte, che andrebbero formate, sono molte.

 Oltre all’obbligo morale e di legge, al datore di lavoro conviene rischiare?
  
Parliamone
 
P.I. Leandro Perissinotto
Studio Tecnico Omega
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8 commenti

05/02/2009 11.57.05 |  scritto da: Anna Maria Moro
Egregio Signor Perissinotto, ho letto con molto interesse il suo articolo e desidero esprimere i miei dubbi e ricevere chiarimenti da parte sua. Attualmete sono consulente nel campo delle risorse umane ed organizzazione (precedentemente sono stata responsabile della funzione per molti anni)e naturalmente non ho una preparazione tecnica. Qualora l'imprenditore volesse essere ligio e rispettoso delle leggi, come può agire coerentemente con la marea di leggi, leggine, decreti, ecc. ecc. per non incorrere nelle sanzioni che lei ha descritto? Purtroppo la sicurezza viene ancora percepita come costo per le aziende e difficilmente si investe quanto si dovrebbe per la formazione degli addetti. Sono bene al corrente di questo aspetto. Mi vorrei confrontare su un' altra questione: che ruolo hanno effettivamente le RSU nel sensibilizzare gli addetti al rispetto delle norme, dato che la legge sulla sicurezza l'hanno fortemente voluta le OO.SS.? Come può concretamente l'imprenditore controllare che i suoi adetti indossino il casco o i guanti appositi? A mio avviso dovrebbero essere, laddove presenti,le RSU a garantire il più possibile l'incolumità di tutti e prevenire eventuali incidenti. Cosa ne pensa? Grazie! Anna Maria Moro
28/06/2009 23.33.12 |  scritto da: Dante Melito
Anna Maria Moro Le consiglierei un buon testo: Il rischio Elettrico Negli Ambienti di Lavoro: Maggioli Editore Tradda l''argomento a 360°, compresi gli aspetti giuridici e sanzionatori. Dante Melito
30/06/2009 16.52.13 |  scritto da: Anna Maria Moro
Egregio Signor Melito, la ringrazio per il suggerimento, ma io non sono un tecnico, bensì una responsabile delle risorse umane. Tra i vari compiti ho anche quello di sensibilizzare gli imprenditori, i dirigenti e responsabili verso il tema della sicurezza, della prevenzione dei rischi ed in genere del benessere delle maestranze. Credo che il testo che lei ha scritto dovrebbe essere letto attentamente dai Responsabili della sicurezza e dai preposti: capireparto, capiturno, capisquadra: sono queste figure che devono assicurarsi in modo continuo ed efficace che un lavoratore segua le disposizioni di sicurezza ed utilizzi gli strumenti di prevenzione prescritti. Suggerirei il testo anche alle RSU.
30/06/2009 18.24.47 |  scritto da: Dante Melito
E' corretto. Dante Melito
02/12/2009 16.14.53 |  scritto da: Alessandro Rebecca
Pongo una banale questione in merito: -mettiamo il caso di un piaccola azienda che INSTALLA impianti elettrici civili ed industriali, questa, come da normativa vigente prevede la valutazione dei rischi. Come dovrebbe essere redatto il relativo Documento? Quali sarebbero le basi da prendere in considerazione? A disposizione. Cordialmente Dr. Rebecca
04/12/2009 10.36.23 |  scritto da: Dante Melito
Gentile Rebecca Va premesso che il documento di valitazione è obbligatorio ovunque esistano lavoratori, e che un'impresa installatrice di impianti elettrici abbia, anche se di minor incisività, svariati rischi da valutare: videoterminali, sollevanmento dei carichi, aspetti generali, illuminazione degli ambienti, ecc. Il richio maggiore che deve valutare, però questa azienda, è sicuramente quelo legato ai lavori elettrici sottotensione ed in prossimità. La normativa di riferimento è la CEI 11-27. Un modello predisposto per questa specifica valutazione lo può trovare nell'allegato CD-ROM al testo "Il rischio Elettrico Negli Ambienti di Lavoro-Maggioli Editore" Un cordiale saluto Dante Melito
18/02/2010 18.42.22 |  scritto da: Francesco Cappiello
Salve sono un responsabile della manutenzione elettrica e meccanica di un impianto per la produzione di radiatori per veicoli industriali www.cog.it volevo chiedere se la norma CEI 11-27 obbliga noi manutentori ha frequentare un corso con relativo attestato e se gli organi competenti possono verificare l'effettivo svolgimento del corso. Grazie anticipatamente della Vostra risposta
18/02/2010 22.34.51 |  scritto da: DANTE MELITO
Gentile Cappiello Le norme CEI non prescrivono obblighi di legge. Lo può fare una legge, così ad esempio la Legge 186/68 dona presunzione di legge alle norme CEI, che nel caso specifico (cito l'articolo 2) recita... Art. 2 I materiali, le apparecchiature, i macchinari, le installazioni e gli impianti elettrici ed elettronici realizzati secondo le norme del Comitato Elettrotecnico Italiano si considerano costruiti a regola d'arte. Si riferisce, però, ad "installazioni ed impianti" non a formazione o progettazione, ecc. Quindi l'obbligo di legge di eseguire la formazione CEI 11-27 cade in terra di nessuno, anche se fertile. Il datore non ha alcun riferimento legislativo di conforto a questi fini, bensì dimostrare di essere stato (Diritto - colpe generiche) prudente, perito e diligente, e lo può fare sicuramente dimostrando di aver rispettato le norme CEI di riferimento, nel caso specifico la CEI 11-27, ma può battere anche strade diverse: datata esperienza del lavoratore, titolo di studio, esperienze specifiche, corsi di varia natura. A ragion di più gli organi competenti (anche se non si capisce con esattezza a chi si riferisce) non possono verificarne l'effettivo svolgimento. L'unica figura che può chiedere conto al Datore di lavoro circa l'idonea scelta del proprio personale manutentore è il Giudice per verificare una eventuale "culpa in eligendo". Eì tuttavia ragionevole, a prescindere dagli obblighi di legge, eseguire il corso CEI 11-27 il quale non può che aggiungere sicurezza. Il vaoro dei comitati tecnici CEI constano di equipes altamente preparati e qualificati: Professori universitari, ingegneri, periti, avvocati, professionisti, organi di categoria, ecc. Perchè non dargli ascolto? Un saluto Dante Melito


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